Art. 10
Coordinatore europeo
In vigore dal 6 set 2006
Coordinatore europeo
1. Qualora un progetto dichiarato d'interesse europeo registri considerevoli ritardi o difficoltà di attuazione, comprese le situazioni in cui sono coinvolti paesi terzi, la Commissione può nominare un coordinatore europeo, di concerto con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo. Se necessario, gli Stati membri possono altresì richiedere che la Commissione nomini un coordinatore europeo per altri progetti afferenti alle reti transeuropee dell'energia.
2. Il coordinatore europeo viene scelto, in particolare, sulla base della sua esperienza in materia di istituzioni europee e della conoscenza di questioni relative alla politica energetica come pure al finanziamento e alla valutazione ambientale e socioeconomica di grandi progetti.
3. La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica il modo in cui il coordinatore deve svolgere i suoi compiti.
4. Il coordinatore europeo:
a)
promuove la dimensione europea del progetto e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e le persone interessate;
b)
contribuisce al coordinamento delle procedure nazionali per la consultazione delle persone interessate; e
c)
presenta ogni anno una relazione alla Commissione sui progressi del/i progetto/i per il quale/i quali è stato nominato nonché sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che possono comportare un ritardo considerevole; la Commissione trasmette tale relazione agli Stati membri interessati.
5. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo in caso di esame delle domande di finanziamento comunitario per progetti o gruppi di progetti per i quali questi è stato nominato.
7. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, il livello di coordinamento deve essere proporzionato ai costi del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1364:oj#art-10