Art. 12
Effetti sulla concorrenza
In vigore dal 6 set 2006
Effetti sulla concorrenza
Nell'esaminare i progetti si deve tenere conto dei loro effetti sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati rappresenta la principale fonte di finanziamento ed è incoraggiato. È evitata qualsiasi distorsione della concorrenza fra operatori di mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.
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