Art. 14

Procedura di comitato

In vigore dal 6 set 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1364:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di comitato (Art. 14 Decisione (UE) 2006/1364) — Testo vigente | Portale Normativo