Art. 13

Limitazioni

In vigore dal 6 set 2006
Limitazioni 1.   La presente decisione lascia impregiudicati gli impegni finanziari assunti da uno Stato membro o dalla Comunità. 2.   La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa comunitaria.
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Limitazioni (Art. 13 Decisione (UE) 2006/1364) — Testo vigente | Portale Normativo