Art. 13
Limitazioni
In vigore dal 6 set 2006
Limitazioni
1. La presente decisione lascia impregiudicati gli impegni finanziari assunti da uno Stato membro o dalla Comunità.
2. La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:1364:oj#art-13