Art. 11
Contesto più favorevole
In vigore dal 6 set 2006
Contesto più favorevole
1. Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia e alla loro interoperabilità, la Comunità tiene conto degli sforzi degli Stati membri in vista di tale obiettivo, conferisce la massima importanza alle misure seguenti e le promuove ove necessario:
a)
cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti transeuropee dell'energia, particolarmente per il buon funzionamento delle connessioni di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 7;
b)
agevolazione dell'espletamento delle procedure di autorizzazione dei progetti sulle reti transeuropee dell'energia onde ridurre i ritardi, soprattutto per quanto riguarda i progetti d'interesse europeo;
c)
fornitura di assistenza ai progetti di interesse comune attraverso i fondi comunitari, gli strumenti e i programmi finanziari applicabili a queste reti.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende tutte le iniziative per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.
3. Le misure necessarie per attuare le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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