Art. 6

Progetti di interesse comune

In vigore dal 6 set 2006
Progetti di interesse comune 1.   I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti l'individuazione, le modifiche, le specifiche o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti: a) i progetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'; b) i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli ; c) i progetti presentano prospettive di redditività economica. La valutazione della redditività economica è effettuata mediante un'analisi costi/benefici che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra cui quelli a medio e lungo termine, con riferimento ad aspetti ambientali, sicurezza dell'approvvigionamento e contributo alla coesione economica e sociale. I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo. 2.   Criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II. Qualsiasi modifica dei criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune di cui all'allegato II è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. 3.   Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e nell'allegato II sono ammissibili al contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. 4.   Le specifiche indicative di progetto, comprendenti la descrizione dettagliata dei progetti e, ove opportuno, i relativi parametri geografici, sono indicate nell'allegato III. Queste specifiche sono aggiornate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti o alla modifica di una parte del percorso indicato oppure a un adeguamento limitato dell'ubicazione del progetto. 5.   Gli Stati membri adottano ogni misura ritenuta necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, soprattutto per quanto riguarda progetti dichiarati d'interesse europeo. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente. 6.   Allorché parti di progetti di interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità al trattato sulla Carta dell'energia e ad altri accordi multilaterali con paesi terzi che sono parti di tale trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di mutuo interesse dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.
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