Art. 15

Deroghe relative alla durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio

In vigore dal 11 ago 2006
Deroghe relative alla durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio 1.   In deroga all’, paragrafo 2, l'autorità competente può decidere, a seguito dei risultati positivi di un’analisi di valutazione del rischio che tiene presente i criteri dell’, paragrafo 2, di sospendere le misure di cui alle lettere da a) a g) dell’ nella zona di controllo e quelle previste all’ per la zona di monitoraggio, anche nel caso in cui siano stati individuati altri uccelli selvatici infetti, purché un periodo minimo di 21 giorni sia trascorso dal momento in cui sono state definite le zone di controllo e di monitoraggio e non sia stato rilevato un focolaio di HPAI H5N1 e nessun caso sospetto di influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività nelle zone in questione. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, nel caso in cui conformemente all’, paragrafo 5, la zona di controllo o di monitoraggio si sovrapponga alla zona di sorveglianza e la zona di sorveglianza in questione sia stata revocata, l’autorità competente, basandosi sul risultato positivo di una valutazione del rischio, può sospendere alcune o tutte le misure di cui alle lettere a) ed e) dell’ e all’ nella zona di controllo. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, l’autorità competente può decidere di sostituire la zona di controllo con una zona di monitoraggio purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) una valutazione del rischio abbia avuto risultati positivi tenendo presenti i criteri dell’, paragrafo 2; b) siano state completate le misure di cui all’, lettera a); c) sia stata effettuata almeno un’ispezione in ciascun allevamento, conformemente a quanto disposto all’, lettera e); d) tutti i test di laboratorio effettuati conformemente a quanto disposto all’, lettera a), punto i), abbiano dato un risultato negativo. Nel caso in cui l’autorità competente decida di sostituire la zona di controllo con una zona di monitoraggio, può modificarne le dimensioni e la delimitazione purché la zona di monitoraggio abbia almeno un raggio di 1 km o una striscia di 1 km di larghezza a partire dalle rive di un fiume, di un lago o di una costa, per una distanza di almeno 3 km. Le misure di cui all’, lettere b), c) e d) e all’, lettere h) e i) rimangono in vigore fino alla fine del periodo di 30 giorni che inizia dalla data di definizione delle zone di controllo e di monitoraggio conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 1.
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