Art. 13
Condizioni relative agli spostamenti
In vigore dal 11 ago 2006
Condizioni relative agli spostamenti
1. Laddove gli spostamenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione siano autorizzati a norma degli o 12, l’autorizzazione è basata sulla valutazione del rischio, conclusasi con esito favorevole, effettuata dalle autorità competenti e qualora siano adottate tutte le opportune misure di biosicurezza per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, gli spostamenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati a norma degli o 12, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere le condizioni sanitarie di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.
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