Art. 8
Divieti nella zona di monitoraggio
In vigore dal 11 ago 2006
Divieti nella zona di monitoraggio
Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicati i seguenti divieti:
a)
rimozione di pollame o altri volatili in cattività dalla zona di monitoraggio nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona;
b)
concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici;
d)
immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.
Storico versioni
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