Art. 8

Divieti nella zona di monitoraggio

In vigore dal 11 ago 2006
Divieti nella zona di monitoraggio Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicati i seguenti divieti: a) rimozione di pollame o altri volatili in cattività dalla zona di monitoraggio nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona; b) concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; c) caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici; d) immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.
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Divieti nella zona di monitoraggio (Art. 8 Decisione (UE) 2006/563) — Testo vigente | Portale Normativo