Art. 7

Misure nella zona di monitoraggio

In vigore dal 11 ago 2006
Misure nella zona di monitoraggio Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicate almeno le misure di cui all’, lettere da a) a d).
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Misure nella zona di monitoraggio (Art. 7 Decisione (UE) 2006/563) — Testo vigente | Portale Normativo