Art. 5

Misure adottate nella zona di controllo

In vigore dal 11 ago 2006
Misure adottate nella zona di controllo Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di controllo siano applicate almeno le misure seguenti: a) identificazione di tutte le «aziende avicole commerciali» e «aziende avicole non commerciali»; b) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE per il pollame e altri volatili in cattività, ivi compresa disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività; c) intensificazione della sorveglianza ufficiale delle popolazioni di uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, e ulteriore monitoraggio degli uccelli morti o ammalati, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, denunciando alle autorità competenti il ritrovamento di uccelli morti e procedendo, nella misura del possibile, alla rimozione delle carcasse da parte di personale istruito in modo specifico su come tutelarsi dal contagio del virus e sulle modalità per prevenire la diffusione del virus agli animali sensibili; d) campagne di informazione del pubblico e di sensibilizzazione dei proprietari di pollame o di altri volatili di allevamento, dei cacciatori, dei bird-watcher e dei responsabili di attività ricreative acquatiche; e) ispezioni periodiche e documentate di tutte le aziende avicole commerciali e visite mirate delle aziende avicole non commerciali, con priorità per quelle aziende ritenute più a rischio, che comprendono: i) un’ispezione clinica del pollame o di altri volatili d’allevamento, ivi compreso, se del caso, il prelievo di campioni per successivi esami di laboratorio, puntando in modo specifico sul pollame o su altri volatili d’allevamento che non erano stati isolati prima di un rilevamento positivo in un volatile selvatico, in particolare oche e anatre; ii) una valutazione dell’attuazione delle misure di biosicurezza di cui al punto b).
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Misure adottate nella zona di controllo (Art. 5 Decisione (UE) 2006/563) — Testo vigente | Portale Normativo