Art. 6
Divieti nella zona di controllo
In vigore dal 11 ago 2006
Divieti nella zona di controllo
Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di controllo siano vietati:
a)
la rimozione di pollame o di altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;
b)
la concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività in occasione di fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
il trasporto attraverso la zona di controllo di pollame o altri volatili in cattività, ad esclusione del transito attraverso la zona di controllo su strada o per ferrovia, senza soste o scarichi;
d)
la spedizione di uova da cova provenienti da aziende che alla data del prelievo si trovavano nella zona di controllo;
e)
la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, preparati e prodotti a base di carne di pollame proveniente dalla zona di controllo e selvaggina da penna selvatica cacciata nella zona in questione;
f)
il trasporto o lo spargimento di concime non trasformato proveniente da allevamenti di pollame o da altri volatili in cattività nell’ambito della zona di controllo, ad eccezione del trasporto destinato ad un successivo trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g)
la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi di sottoprodotti animali di origine avicola derivati dal pollame o da altri volatili in cattività o da selvaggina da penna selvatica, originari della zona di controllo;
h)
la caccia di uccelli selvatici o il prelievo dall’ambiente selvatico, salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti per scopi specifici;
i)
l’immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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