Art. 6 · Divieti nella zona di controllo

Art. 6

Divieti nella zona di controllo

In vigore dal 11 ago 2006
Divieti nella zona di controllo Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di controllo siano vietati: a) la rimozione di pollame o di altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti; b) la concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività in occasione di fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; c) il trasporto attraverso la zona di controllo di pollame o altri volatili in cattività, ad esclusione del transito attraverso la zona di controllo su strada o per ferrovia, senza soste o scarichi; d) la spedizione di uova da cova provenienti da aziende che alla data del prelievo si trovavano nella zona di controllo; e) la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, preparati e prodotti a base di carne di pollame proveniente dalla zona di controllo e selvaggina da penna selvatica cacciata nella zona in questione; f) il trasporto o lo spargimento di concime non trasformato proveniente da allevamenti di pollame o da altri volatili in cattività nell’ambito della zona di controllo, ad eccezione del trasporto destinato ad un successivo trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002; g) la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi di sottoprodotti animali di origine avicola derivati dal pollame o da altri volatili in cattività o da selvaggina da penna selvatica, originari della zona di controllo; h) la caccia di uccelli selvatici o il prelievo dall’ambiente selvatico, salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti per scopi specifici; i) l’immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.
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