Art. 8 · Divieti nella zona di monitoraggio

Art. 8

Divieti nella zona di monitoraggio

In vigore dal 11 ago 2006
Divieti nella zona di monitoraggio Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicati i seguenti divieti: a) rimozione di pollame o altri volatili in cattività dalla zona di monitoraggio nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona; b) concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; c) caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici; d) immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:563:oj#art-8