Art. 16
Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato
In vigore dal 11 ago 2006
Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato
Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:
a)
opportune informazioni sull’epidemiologia dell’HPAI H5N1 e, se del caso, ulteriori misure di sorveglianza e di controllo adottate, nonché campagne di sensibilizzazione secondo quanto disposto all’; e
b)
preavviso nel caso in cui l’autorità competente intenda sospendere le misure di cui all’.
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Proeli:dec:2006:563:oj#art-16