Art. 16 · Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato

Art. 16

Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato

In vigore dal 11 ago 2006
Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue: a) opportune informazioni sull’epidemiologia dell’HPAI H5N1 e, se del caso, ulteriori misure di sorveglianza e di controllo adottate, nonché campagne di sensibilizzazione secondo quanto disposto all’; e b) preavviso nel caso in cui l’autorità competente intenda sospendere le misure di cui all’.
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