Art. 5

Controlli ufficiali

In vigore dal 12 lug 2006
Controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano dalle partite di prodotti alimentari un campione da analizzare, in conformità con quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la presenza di aflatossina B1 e aflatossina totale prima che la partita lasci il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzata. 2.   Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati: a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile; b) per circa il 10 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina; c) per circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto; d) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dall’Iran; e) per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole di cui all', lettera e), punti ii), iv) e vi) e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia. 3.   Tutte le partite di prodotti alimentari destinate ad essere sottoposte a campionamento e analisi possono essere trattenute, prima che lascino il punto designato per l’importazione nella Comunità per essere commercializzate, per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento ufficiale d’accompagnamento in cui si attesta che la partita di prodotti alimentari è stata sottoposta a campionamento e ad analisi e si indica il risultato delle analisi. 4.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
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