Art. 7
Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile
In vigore dal 12 lug 2006
Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dal Brasile
1. L’analisi di cui all’, paragrafo 1, è condotta dal Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA), con sede a Belo Horizonte, Brasile, ovvero il laboratorio ufficiale per il controllo delle aflatossine nei prodotti alimentari provenienti dal Brasile.
2. Le partite di noci del Brasile non sgusciate che non sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale possono essere restituite al paese d’origine soltanto qualora, per ogni singola partita non conforme, l’autorità competente, ovvero il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fornisca per iscritto:
a)
il consenso esplicito alla restituzione della partita, con indicazione del codice della stessa;
b)
l’impegno a porre la partita restituita sotto controllo ufficiale a partire dalla data di arrivo;
c)
un’indicazione specifica dei seguenti elementi:
i)
destinazione della partita restituita;
ii)
trattamento previsto della partita restituita; nonché
iii)
campionamento e analisi che si intendono effettuare.
Se tuttavia il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) non ottempera alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), tutte le partite successive non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione per quanto concerne i livelli massimi consentiti di aflatossina B1 e di aflatossina totale sono distrutte dalle autorità competenti dello Stato membro importatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:504:oj#art-7