Art. 9

Riesame

In vigore dal 12 lug 2006
Riesame La presente decisione sarà riesaminata in base alle relazioni di cui all’, paragrafo 4, e alle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi che esportano i prodotti alimentari, nonché ai risultati del campionamento e dell’analisi effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni di cui agli tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.
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