Art. 3
Risultati del campionamento e dell’analisi e certificato sanitario
In vigore dal 12 lug 2006
Risultati del campionamento e dell’analisi e certificato sanitario
1. Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni dei prodotti alimentari di cui all’ (di seguito denominati “i prodotti alimentari”) solo quando la partita è accompagnata dai risultati del campionamento e dell’analisi e da un certificato sanitario (11) conforme al modello fornito nell'allegato I, debitamente compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato degli enti sottoelencati:
a)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b)
Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e della quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c)
il ministero egiziano dell’Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;
d)
il ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall’Iran;
e)
la Direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell’Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido unicamente per l’importazione di prodotti alimentari nella Comunità entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché i prodotti siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell’analisi di cui al paragrafo 1. I controlli dei documenti avvengono presso il punto del primo ingresso dei prodotti nel territorio comunitario.
4. Se una partita di prodotti alimentari non è accompagnata dai risultati del campionamento e dell'analisi e dal certificato sanitario di cui al paragrafo 1, essa non può essere introdotta nel territorio comunitario per poi transitare verso il punto designato per l’importazione, né può essere importata nella Comunità e va invece rinviata al paese d’origine o distrutta.
5. Il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 sono condotti in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006.
6. Ogni partita di prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello utilizzato per i risultati del campionamento e dell’analisi, nonché per il certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato mediante detto codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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