Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 12 lug 2006
Campo di applicazione La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) o contenenti gli stessi. I prodotti alimentari sono considerati contenenti tali prodotti alimentari quando questi ultimi figurano tra gli ingredienti nell’etichetta o nell’imballaggio in conformità dell’ della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (10). a) I seguenti prodotti alimentari importati dal Brasile: i) noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ; ii) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio. b) I seguenti prodotti alimentari importati dalla Cina: i) arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). c) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Egitto: i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). d) I seguenti prodotti alimentari importati dall’Iran: i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; ii) pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg). e) I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia: i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ; ii) nocciole (sp. Corylus) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ; iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; iv) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi; v) pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98 ; vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 ; vii) farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ; viii) nocciole tritate, affettate e spezzate.
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