Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 e all' del regolamento (CE) n. 882/2004. Con “punti designati per l’importazione” s’intendono i soli punti attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all’. L'elenco completo dei punti designati per l'importazione figura nell'allegato II.
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