Art. 4

Punti designati per l’importazione nella Comunità

In vigore dal 12 lug 2006
Punti designati per l’importazione nella Comunità 1.   I prodotti alimentari possono essere importati nella Comunità europea soltanto attraverso uno dei punti designati per l’importazione elencati nell'allegato II. 2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro fanno sì che i punti designati per l’importazione di cui all’allegato II (12) soddisfino le seguenti condizioni: a) la presenza di personale qualificato ad effettuare controlli ufficiali su partite di prodotti alimentari; b) l’esistenza di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità di quanto disposto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 401/2006; c) la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l’importazione; nel caso in cui per il prelievo dei campioni sia necessario trasportare la partita, quest’ultima è posta sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal punto designato per l'importazione in poi; d) la disponibilità di locali o magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite sotto esame per il periodo di tempo in cui vengono trattenute in attesa dei risultati delle analisi; e) la disponibilità di attrezzature idonee per lo scarico e il prelievo dei campioni; f) la disponibilità di un laboratorio ufficiale accreditato (13) per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi; il laboratorio deve essere dotato di apparecchiature di macinatura per l’omogeneizzazione di campioni del peso di 10-30 kg (14) e deve essere in grado di analizzare il campione entro un periodo di tempo ragionevole, per rispettare il periodo massimo di 15 giorni lavorativi durante il quale le partite possono essere trattenute. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore alimentare mettano a disposizione personale e logistica sufficienti per lo scarico della partita di prodotti alimentari, in modo da permettere un campionamento rappresentativo. Nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, l’operatore del settore alimentare responsabile mette a disposizione dell’ispettore ufficiale l’idonea attrezzatura per il prelievo dei campioni qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.
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Punti designati per l’importazione nella Comunità (Art. 4 Decisione (UE) 2006/504) — Testo vigente | Portale Normativo