Art. 6
Frazionamento delle partite
In vigore dal 12 lug 2006
Frazionamento delle partite
Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, e del documento ufficiale di cui all’, paragrafo 3, accompagnano ogni sezione della partita frazionata fino alla fase della vendita all’ingrosso compresa. Le copie sono certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.
Storico versioni
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