Art. 7

Comitato

In vigore dal 17 mag 2006
Comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il rappresentante dello Stato membro nel comitato è designato, di preferenza, dall'organo nazionale di attuazione di cui all', paragrafo 1.
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Comitato (Art. 7 Decisione (UE) 2006/771) — Testo vigente | Portale Normativo