Art. 7
Comitato
In vigore dal 17 mag 2006
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Il rappresentante dello Stato membro nel comitato è designato, di preferenza, dall'organo nazionale di attuazione di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:771(1):oj#art-7