Art. 9
Procedura di presentazione e selezione delle domande
In vigore dal 17 mag 2006
Procedura di presentazione e selezione delle domande
1. Le decisioni in merito al finanziamento delle misure di cui all', paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
2. La domanda di assistenza finanziaria per le misure di cui all’, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione secondo la procedura di cui alla parte II dell'allegato.
Storico versioni
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