Art. 11

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 17 mag 2006
Partecipazione di Stati terzi L’anno europeo è aperto alla partecipazione di: a) paesi con i quali l'Unione europea ha firmato un trattato di adesione; b) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione; c) Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; d) i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari; e) i paesi partner della politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d’azione nazionali. Gli eventuali sostegni finanziari della Comunità ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della politica europea di vicinato sono coperti dallo strumento della politica europea di vicinato conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.
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