Art. 8
Meccanismo finanziario
In vigore dal 17 mag 2006
Meccanismo finanziario
1. Le misure di livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le misure di livello locale, regionale o nazionale, di cui alla parte II, punto 6, dell’allegato, possono essere oggetto di cofinanziamento dal bilancio generale dell'Unione europea fino ad un massimo del 50 % dei costi complessivi definitivi delle azioni attuate a livello locale, regionale o nazionale e conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.
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