Art. 6
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
In vigore dal 17 mag 2006
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
1. Ogni Stato membro istituisce o designa un organismo nazionale di attuazione cui spetta il compito di organizzare la propria partecipazione all'anno europeo. Entro il 17 giugno 2006 ogni Stato membro informa la Commissione della sua scelta. Tale organismo nazionale è responsabile della definizione della strategia nazionale e delle priorità per l'anno europeo, nonché della selezione delle azioni individuali da proporre per il finanziamento comunitario. La strategia nazionale e le priorità per l'anno europeo sono da fissarsi in conformità con gli obiettivi elencati all' e tenderanno ad assicurare un trattamento equilibrato di tutte le ragioni di discriminazione contemplate all'.
La procedura per l'assegnazione di finanziamenti comunitari per azioni a livello nazionale è fissata nella parte II dell'allegato.
2. Allo scopo di eseguire i propri compiti, l'organismo nazionale di attuazione consulta su base regolare e coopera in maniera stretta con la società civile, incluse le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi di persone potenzialmente esposte alla discriminazione e all'ineguaglianza di trattamento con le altre parti rilevanti.
Storico versioni
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