Art. 5
Cooperazione ed attuazione a livello nazionale
In vigore dal 17 mag 2006
Cooperazione ed attuazione a livello nazionale
La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato, in particolare garantendo che tutte le forme di discriminazione previste all' del trattato e all' della presente decisione siano considerate e trattate in maniera equilibrata.
In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all’.
Essa organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, le ONG che rappresentano le popolazioni vittime di discriminazioni e la società civile, soprattutto a livello europeo, sulla progettazione e l’attuazione dell’anno europeo e sulle azioni e la valutazione che seguiranno. A tal fine, la Commissione trasmette a tutte le parti interessate le informazioni necessarie. Essa comunica il suo parere al comitato istituito a norma dell', paragrafo 1.
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