Art. 3

Contenuti delle azioni

In vigore dal 17 mag 2006
Contenuti delle azioni 1.   Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all' possono comportare, in particolare, l'organizzazione o il sostegno delle attività seguenti: a) incontri e manifestazioni; b) campagne promozionali, informative ed educative; c) indagini e studi a livello comunitario o nazionale. 2.   I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.
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Contenuti delle azioni (Art. 3 Decisione (UE) 2006/771) — Testo vigente | Portale Normativo