Art. 6

In vigore dal 15 mag 2006
Gli Stati membri provvedono affinché: 1) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini nelle zone indicate nell'allegato I, lettera A, o entrati in un'azienda di allevamento suinicolo ubicata in aree di cui all'allegato I, lettera A, vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione; 2) i trasportatori forniscano all'autorità competente la prova dell'avvenuta disinfezione.
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