Art. 2

In vigore dal 15 mag 2006
1.   La Germania provvede affinché: a) fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli : i) non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A; ii) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree, siano autorizzati solo: — sulle strade principali o su rotaia, — conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini; b) non vengano spediti suini dalle aree indicate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di: i) suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda; ii) suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda: — nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione, — nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza: a) direttamente — ai fini di una macellazione immediata — verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.3, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo; b) a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, con effettuazione del trasporto in data non anteriore al 16 maggio 2006, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda: i) nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; ii) nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza, purché: — il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE, — nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE. Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/346 — Testo vigente | Portale Normativo