Art. 5

In vigore dal 15 mag 2006
1.   Nelle aree di cui all'allegato I, lettera A: a) viene definita dalle autorità competenti almeno una zona a rischio; b) almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o i quali richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e l'uso dei veicoli adibiti al trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, sono limitati alle zone definite e non vengono condivisi con altre parti della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, e se non dopo l'assenza di contatti con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni. Si considerano avvenuti all'interno delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell', paragrafo 2, lettera a). 2.   Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 2001/89/CE, la Germania procede quanto prima all'attuazione del vuoto sanitario preventivo di tutte le aziende suinicole situate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken nella Renania settentrionale-Vestfalia. Le misure di precauzione di cui al primo comma non pregiudicano la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario. 3.   Nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A, vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II. 4.   Le misure preventive di lotta contro la malattia vengono applicate, ove necessario, in conformità dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio. 5.   Viene organizzata un'adeguata campagna d'informazione destinata agli allevatori di suini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:346:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2006/346 — Testo vigente | Portale Normativo