Art. 4

In vigore dal 15 mag 2006
La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla: a) direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»; b) direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente: «Sperma conforme alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»; c) decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli e di embrioni di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania».
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/346 — Testo vigente | Portale Normativo