Art. 4
In vigore dal 15 mag 2006
La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:
a)
direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:
«Animali conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;
b)
direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:
«Sperma conforme alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania»;
c)
decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli e di embrioni di suini provenienti dalla Germania sia compilato nel modo seguente:
«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:346:oj#art-4