Art. 3

In vigore dal 15 mag 2006
La Germania provvede affinché verso altri Stati membri e paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti: a) sperma suino, salvo sperma di verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A; b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che essi non provengano da animali tenuti in un'azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I, lettera A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:346:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo