Art. 1

In vigore dal 15 mag 2006
La Germania provvede affinché: 1) non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi; 2) nessun suino sia spedito verso altri Stati membri e paesi terzi da aziende del suo territorio, poste al di fuori delle aree elencate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 gennaio 2006, suini provenienti da un'azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:346:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2006/346 — Testo vigente | Portale Normativo