Art. 9
Condizioni per i movimenti
In vigore dal 22 feb 2006
Condizioni per i movimenti
1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli , l’autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dall’autorità competente e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.
2. Laddove l’invio, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli , nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria degli altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:135(1):oj#art-9