Art. 5
Deroghe per le uova da cova
In vigore dal 22 feb 2006
Deroghe per le uova da cova
1. In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova da cova:
a)
raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area di protezione verso un centro d’incubazione individuato dall’autorità competente, purché le uova e il loro imballaggio siano disinfettati prima dell’invio;
b)
raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area di sorveglianza verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente, purché le uova e il loro imballaggio siano disinfettati prima dell’invio;
c)
raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area A al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e site almeno a 10 km da altre aziende sospette, verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, verso un centro d’incubazione in un altro Stato membro o paese terzo;
d)
raccolte presso aziende dell’area A al di fuori della zona di protezione o sorveglianza o nell’area B, in cui il pollame sia risultato negativo a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 % con garanzia di rintracciabilità, verso centri d’incubazione all’interno o all’esterno delle aree A o B.
2. I movimenti consentiti dal paragrafo 1, lettera a), sono effettuati direttamente, sotto controllo ufficiale e soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un’ispezione sanitaria dell’azienda; i mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
3. I certificati di polizia sanitaria conformi al modello 1 di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) verso altri Stati membri contengono la dicitura:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:135(1):oj#art-5