Art. 8
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 22 feb 2006
Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
1. In deroga all’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza:
a)
l’invio dall’area A o dall’area B dei sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capi II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A) dell’allegato VII e II (B), III (II) (A) e VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;
b)
l’invio dall’area B di piume o parti di piume non trasformate conformemente al capo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002 ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento;
c)
l’invio dall’area A o dall’area B di piume e parti di piume che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire che non rimangano agenti patogeni, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento.
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 che rechi al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangano agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:135(1):oj#art-8