Art. 7
Deroghe per le uova destinate al consumo umano e gli ovoprodotti
In vigore dal 22 feb 2006
Deroghe per le uova destinate al consumo umano e gli ovoprodotti
1. In deroga all’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova raccolte presso aziende site nella zona di protezione o sorveglianza:
a)
per il consumo umano verso un centro d’imballaggio individuato dall’autorità competente, purché l’imballaggio avvenga in materiali a perdere e che siano applicate tutte le misure di biosicurezza richieste dall’autorità competente;
b)
verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto al capo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate in conformità del capo XI dell’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004;
c)
per lo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.
2. In deroga all’, paragrafo 2, l’invio a qualunque destinazione è consentito per:
a)
uova destinate al consumo umano raccolte presso aziende site nell’area A, all’esterno della zona di protezione o sorveglianza, o nell’area B;
b)
ovoprodotti pastorizzati in conformità del capo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Lo Stato membro interessato assicura che le partite di uova destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a) siano accompagnate da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:
«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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