Art. 6

Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

In vigore dal 22 feb 2006
Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza l’invio di: a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), se tale carne reca il contrassegno di identificazione di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE ed è destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) o c) di tale direttiva; b) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’area A, all’esterno delle zone di protezione e di sorveglianza per i 15 giorni successivi alla sua istituzione, o dall’area B, o prodotta a partire dal pollame di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capi V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; c) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera b) e prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; d) carne fresca di pollame e selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dalla parte dell’area A all’esterno della zona di protezione, dall’area A o dall’area B verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne: i) è contrassegnata con un bollo circolare come previsto, in conformità dell’, lettera 2, della direttiva 2002/99/CE, all’allegato IV della presente decisione; ii) è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi; iii) è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva 2002/99/CE. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza l’invio di: a) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B, se tale carne reca il contrassegno sanitario di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE ed è destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III a tale direttiva; b) prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B che sia stata sottoposta a trattamento come previsto in caso di influenza aviaria alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva 2002/99/CE; c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno delle aree A e B e prodotta in stabilimenti all’interno dell’area A o B in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; d) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera c) prodotti in stabilimenti siti nell’area A o nell’area B in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004. 3.   Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui ai paragrafi 1, lettere b) e c) e 2, lettere b), c) e d) siano accompagnati da documenti commerciali contenenti la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione».
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