Art. 4

Deroghe per i volatili vivi e i pulcini di un giorno

In vigore dal 22 feb 2006
Deroghe per i volatili vivi e i pulcini di un giorno 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollame o selvaggina da penna selvatica, comprese le ovaiole da riforma, a) dalle aziende site nella zona di protezione per la macellazione immediata verso un macello preferibilmente ubicato nella zona di protezione stessa; se ciò non risulta possibile, verso un macello ubicato all’esterno di tale zona sul territorio dello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente; b) dalle aziende site nella zona di sorveglianza, 15 giorni dopo l’istituzione della zona stessa, direttamente verso un macello ubicato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza sul territorio dello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente; c) dalle aziende site nell’area A ubicate o all’interno della zona di sorveglianza, 15 giorni dopo la sua istituzione, o all’esterno della zona stessa, o nell’area B, verso macelli ubicati sul territorio dello Stato membro interessato e individuati dall’autorità competente; d) dalle aziende site all’esterno dell’area A o dell’area B per la macellazione immediata presso un macello individuato dall’autorità competente e ubicato nell’area A o nell’area B; e) dalle aziende site al di fuori dell’area A o dell’area B in transito lungo le principali autostrade o ferrovie attraverso l’area A al di fuori della zona di protezione o l’area B. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno: a) da un centro d’incubazione sito nella zona di protezione verso un’azienda all’interno della zona di protezione o di sorveglianza presso cui non vi sia altro pollame e che sia posta sotto il controllo ufficiale di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 92/40/CEE; b) da un centro d’incubazione sito nella zona di sorveglianza verso un’azienda o un capannone di tale azienda nello stesso Stato membro, purché siano applicate le opportune misure di biosicurezza e l’azienda sia posto sotto sorveglianza ufficiale in seguito al trasporto e i pulcini di un giorno rimangano presso l’azienda di destinazione per almeno 21 giorni; c) da un centro d’incubazione sito nell’area A della zona di sorveglianza verso qualsiasi altra azienda, purché si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende ubicate all’esterno delle zone di protezione e sorveglianza, e purché il centro d’incubazione sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di branchi compresi in tali zone e caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario; d) da un centro d’incubazione sito nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e ubicato almeno a 10 km da altri centri d’incubazione o aziende infettati o sospettati di essere infettati, verso aziende sotto controllo ufficiale nello Stato membro interessato; e) da un centro d’incubazione sito nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di protezione o nell’area B verso aziende ubicate all’interno o all’esterno dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera d). 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame o selvaggina da penna d’allevamento: a) dalle aziende site nella zona di protezione verso un’azienda all’interno della zona di sorveglianza presso cui non vi sia altro pollame e che sia posta sotto il controllo ufficiale di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 92/40/CEE; b) dalle aziende site nella zona di sorveglianza dopo i 15 giorni successivi alla sua istituzione verso un’azienda in cui non vi sia altro pollame posta sul territorio dello stesso Stato membro; tale azienda viene posta sotto sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo delle pollastre mature per la deposizione, le quali rimangono presso l’azienda di destinazione per almeno 21 giorni; c) da aziende site nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e almeno a 10 km da altre aziende sospette, verso aziende sotto controllo ufficiale nello Stato membro interessato. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di volatili al seguito dei loro proprietari verso strutture al di fuori dell’area A o B, se la partita è costituita da non più di 5 uccelli in gabbia provenienti da aziende che non tengono pollame, o è destinata alla quarantena in conformità della decisione 2000/666/CE, e gli uccelli sono accompagnati da un certificato veterinario in conformità del modello di cui all’allegato II, che attesta il rispetto delle norme di polizia sanitaria previste, se del caso in base a dichiarazione dei proprietari in conformità del modello di cui all’allegato III. 5.   I certificati di polizia sanitaria conformi al modello 2 di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), contengono la dicitura: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.» 6.   I movimenti previsti ai paragrafi 1 lettera a), 2 lettera a) e 3 lettera a) sono effettuati direttamente e sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un’ispezione sanitaria dell’azienda. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.
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Deroghe per i volatili vivi e i pulcini di un giorno (Art. 4 Decisione (UE) 2006/135) — Testo vigente | Portale Normativo