Art. 2

Istituzione delle aree A e B

In vigore dal 22 feb 2006
Istituzione delle aree A e B 1.   Subito dopo l’individuazione di un focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, di cui sia sospettata o confermata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce le aree A e B, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici riguardanti l’influenza aviaria, e ne dà comunicazione alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico. 2.   La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, esamina le aree istituite dallo Stato membro stesso e adotta le misure appropriate in relazione a tali aree, in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/662/CEE o dell’, paragrafo 3 o 4, della direttiva 90/425/CEE. 3.   Se si conferma che il tipo di neuroaminidasi è differente da N1, o che il virus è a bassa patogenicità, lo Stato membro interessato abroga le misure adottate in relazione alle aree individuate e comunica tale provvedimento alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità dell’, paragrafo 3 o 4, della direttiva 89/662/CEE e dell’, paragrafo 3 o 4, della direttiva 90/425/CEE. 4.   Se la presenza di un virus A dell’influenza ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata nel pollame, lo Stato membro interessato: a) lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri; b) applica le misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, fino alla data indicata all’allegato I e comunque per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda focolaio, in conformità dell’ della direttiva 92/40/CEE; c) tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri di ogni sviluppo riguardante tali aree. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità dell’, paragrafo 3 o 4, della direttiva 89/662/CEE e dell’, paragrafo 3 o 4, della direttiva 90/425/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:135(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo