Art. 3

Divieto generalizzato

In vigore dal 22 feb 2006
Divieto generalizzato 1.   Lo Stato membro interessato garantisce che non vi siano pollame vivo e altri volatili vivi diversi dal pollame, né uova da cova degli stessi: a) inviati dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi; b) inviati dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato; c) trasportati all’interno delle aree A e B; d) spostati tra le aree A e B. 2.   Lo Stato membro interessato garantisce che nessun prodotto diverso dalle uova da cova delle specie di cui al paragrafo 1 e della selvaggina da penna selvatica sia: a) inviato dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi; b) inviato dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato; c) trasportato tra le aree A e B.
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