Art. 3
Divieto generalizzato
In vigore dal 22 feb 2006
Divieto generalizzato
1. Lo Stato membro interessato garantisce che non vi siano pollame vivo e altri volatili vivi diversi dal pollame, né uova da cova degli stessi:
a)
inviati dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi;
b)
inviati dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato;
c)
trasportati all’interno delle aree A e B;
d)
spostati tra le aree A e B.
2. Lo Stato membro interessato garantisce che nessun prodotto diverso dalle uova da cova delle specie di cui al paragrafo 1 e della selvaggina da penna selvatica sia:
a)
inviato dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi;
b)
inviato dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato;
c)
trasportato tra le aree A e B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:135(1):oj#art-3