Art. 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 22 feb 2006
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui nel pollame presente sul territorio di uno Stato membro (di seguito «Stato membro interessato») venga isolata l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata («sospetto focolaio») o confermata («focolaio») l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di pollame e altri volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«uova da cova»: le uova definite all’, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;
b)
«selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino, e al punto 1.7 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:
i)
gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003;
ii)
i volatili diretti agli organismi, istituti e centri riconosciuti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
3. Ai fini della presente decisione si applicano inoltre le seguenti condizioni:
a)
L’area di cui alla parte A dell’allegato I, qui di seguito denominata «area A» è considerata area a rischio più elevato e comprende, senza limitarsi ad essa, la zona di protezione istituita in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, e le zone di sorveglianza istituite in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 92/40/CEE.
b)
L’area di cui alla parte B dell’allegato I, qui di seguito denominata «area B», separa l’area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se una tale parte è individuata, e il rischio di malattia in quest’area è considerato minimo.
4. Le misure di cui alla presente decisione si applicano senza pregiudizio per le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva 92/40/CEE.
Storico versioni
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