Art. 10
Rispetto delle norme e informazione
In vigore dal 22 feb 2006
Rispetto delle norme e informazione
Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.
Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza nel pollame del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1.
Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull’epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione varate.
Storico versioni
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