Art. 4
Conferimento
In vigore dal 28 nov 2005
Conferimento
La presente decisione si applica qualora la responsabilità della gestione del servizio d’interesse economico generale sia conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare:
a)
la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
b)
le imprese interessate e il territorio interessato;
c)
la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa;
d)
i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
e)
le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.
Storico versioni
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