Art. 6
Controllo della sovracompensazione
In vigore dal 28 nov 2005
Controllo della sovracompensazione
Gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’.
Gli Stati membri richiedono alle imprese interessate di restituire eventuali sovracompensazioni versate ed i parametri di calcolo della compensazione vengono aggiornati per il futuro. Se l’importo della sovracompensazione non supera il 10 % dell’importo della compensazione annua, la sovracompensazione può essere riportata al periodo annuale successivo e dedotta dall’importo della compensazione da versare relativamente a tale periodo.
Nel settore dell’edilizia popolare, gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari a livello di singola impresa per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’. Qualsiasi sovracompensazione può essere riportata al periodo seguente, fino ad un massimo del 20 % della compensazione annua, a condizione che l’impresa interessata gestisca soltanto servizi d’interesse economico generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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