Art. 5

Compensazione

In vigore dal 28 nov 2005
Compensazione 1.   La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole del capitale proprio necessario per l’adempimento di detti obblighi. Questa compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio d’interesse economico generale in questione, fatta salva la capacità dell’impresa interessata di realizzare un margine di utile ragionevole. L’importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. Il margine di utile ragionevole tiene conto interamente o in parte degli aumenti di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato senza ridurre il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato alle imprese. 2.   I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi dovuti alla gestione del servizio d’interesse economico generale. Essi sono calcolati come segue, sulla base dei principi di contabilità analitica generalmente accettati: a) quando le attività dell’impresa considerata si limitano al servizio d’interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi; b) quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio d’interesse economico generale, vengono presi in considerazione solo i costi relativi al servizio d’interesse economico generale; c) i costi imputati al servizio d’interesse economico generale possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio d’interesse economico generale stesso, un contributo proporzionato ai costi fissi comuni al servizio d’interesse economico generale e ad altre attività ed un margine di utile ragionevole; d) i costi connessi ad investimenti, in particolare in materia di infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale. 3.   Le entrate da prendere in considerazione comprendono perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio d’interesse economico generale. Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali concessi a un altro servizio d’interesse economico generale che produce profitti superiori al margine di utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere compresi nelle sue entrate, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’articolo 87. Lo Stato membro interessato può altresì decidere che gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle del servizio d’interesse economico generale vadano destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio d’interesse economico generale. 4.   Ai fini della presente decisione, per «margine di utile ragionevole» si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio che tenga conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori in cui non esiste alcuna impresa comparabile a quella alla quale è stata affidata la gestione del servizio d’interesse economico generale, può essere effettuato un raffronto con imprese situate in altri Stati membri o, se del caso, che appartengono ad altri settori, a condizione che vengano prese in considerazione le caratteristiche particolari di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva. 5.   Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna risultano tuttavia distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal servizio d’interesse economico generale devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi comuni e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Non viene concessa alcuna compensazione relativamente a detti costi.
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